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Che l’acqua sia un bene comune essenziale, è fuori di dubbio, ma che si possa sprecare per colpa di acquedotti colabrodo non è tollerabile, sopratutto se si considera che a livello nazionale si devono prelevare 165 litri di acqua per utilizzarne 100 ltri. Una situazione peggiore nel sud in cui per distribuire 100 lt. di acqua se ne devono prelevare addirittura 200 lt.. In Puglia, poi, stando ai dati Istat del 2008, la percentuale di perdita della rete idrica sarebbe pari al 47%; ovvero dei 485,3 milioni di metri cubi di acqua immessa nella rete, solo 259,1 milioni di metri cubi verrebbe erogata. Se l’acqua è un diritto fondamentale, ovvero un bene a disposizione di tutti, è davvero indispensabile che essa, grazie all’inefficienza dei nostri acquedotti, venga sprecata così? E cosa dire del livello di indebitamento a cui devono far fronte le c.d. società a gestione pubblica? Il referendum sull’acqua lo ritengo strumentale e demagogico; più di natura ideologica che utile: “un vero e proprio buco nell’acqua”. Ritengo che si stia facendo solo cattiva informazione. Tutti abbiamo diritto all’acqua e tutti vogliamo che arrivi direttamente nelle nostre case potabilizzata. Per farlo però c’è bisogno di un’organizzazione infrastrutturale con costi di gestione che vanno razionalizzati e migliorati attraverso una gestione manageriale. Un vero e proprio servizio.
Ritengo in questo caso che il referendum proposto, faccia acqua da tutte le parti e anche per questo diciamo NO all’inefficienza e allo spreco.
Infatti partendo da un’analisi fatta da Alberto Mingardi su Il Sole 24 ore del 21 luglio 2010, la prima domanda che ci si deve porre a proposito dell’acqua è la seguente: ma di quale privatizzazione stiamo parlando?
Nell’articolo, Mingardi fa rilevare che - “se è vero che il decreto Ronchi mira ad una progressiva riduzione del peso degli enti locali nelle società a partecipazione pubblica già quotate in borsa, è anche vero però, che la quota pubblica massima, anche nel 2016, potrebbe assestarsi comunque al 30% del capitale con le amministrazioni locali obbligate a vendere un pezzo delle partecipate solo nel caso in cui vogliano mantenere l'affidamento diretto. Di “privatizzazione”, insomma, davvero non si può parlare: tanto rumore per nulla.” “È triste che qualcuno chiami tutto questo “la privatizzazione dell’acqua”. È cattiva informazione, ai limiti della mala fede. Quello che si vuole è la messa a gara dei servizi. Se uno poi vuole mantenere la proprietà pubblica delle imprese lo può fare, ma queste devono dimostrare sul campo di valere almeno quanto quelle private. Si noti bene: le imprese pubbliche “brave” non avranno problemi, e in Italia per fortuna ne abbiamo diverse. Il timore di qualcuno è che la presenza dei privati aumenti i prezzi, in particolare dell’acqua. No, a questa obiezione la risposta è semplice: se non si vogliono i privati allora si faccia una gara, e se l’impresa interamente pubblica farà veramente prezzi più bassi, allora il privato non passerà. Avremo una gestione privata solo se sarà il privato ad avere prezzi più bassi, ma allora il problema non esiste”. - E’ evidente allora che la campagna referendaria è solo strumentale e demagogica che mira solo a creare clamore per far passare per sconsiderati coloro che invece desiderano spodestare la politica dalla gestione delle società e che con la scusante del bene pubblico mirano a mantenere lo status quo, quello degli acquedotti colabrodo, nonostante si parli di risparmio dell’acqua, di desertificazione in atto, ecc. ecc..
Proseguendo Mingardi scrive che “Per l'acqua “bene comune”, si è sviluppato un consenso vastissimo e spontaneo: una partecipazione così impressionante non si spiega solamente con l'efficienza della macchina organizzativa di chi, essendo fuori dal Parlamento, deve inventarsi campagne per restare vivo. Il lessico politico degli anti-liberalizzatori è accattivante. Chi difende il decreto Ronchi lo fa sulla base di ragioni di efficienza. Loro parlano di un diritto umano fondamentale. È facile fare le barricate «per il bene comune». Ma ogni tanto, il bene comune può essere il peggior nemico del buon senso. Perché l’acqua sia un diritto fondamentale, ovvero perché l’accesso alle reti idriche sia effettivamente a disposizione di tutti, è davvero indispensabile che essa venga sprecata così?”
Adesso leggiamo i famigerati articoli che si vogliono abrogare e di cosa parlano:
Art. 23-bis. legge 133/2088
Servizi pubblici locali di rilevanza economica
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione del settore, ove costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.
6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate ai sensi del comma 3.
9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2, nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro centottanta giorni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.
11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 154 comma 1 Dlgs n. 152/2006
Tariffa del servizio idrico integrato
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.
Dott. Bendedetto Miscioscia - Coordinatore Regionale Fare Ambiente Puglia |