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Articolo 1. Il Movimento Fare Ambiente, con sede in Napoli, via S. Gregorio Armeno n. 35, è liberamente costituito tra tutti i cittadini europei che, gratuitamente e volontariamente, intendono aderire al movimento culturale ed ambientalista per l’affermazione della responsabile e decisa volontà di operare in ogni forma e con ogni mezzo costituzionali e perciò democratici, per l'adozione di provvidenze e di misure idonee alla tutela dell'ambiente e contestualmente alla valorizzazione dello stesso, mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali, nonché delle risorse umane, individuali e collettive finalizzate al progresso integrale e, perciò, morale, civile e socio-economico della persona, in un contesto di armonia di rapporti tra la stessa e la natura. Il Movimento assume la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). L’acronimo ONLUS ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima. Il Contrassegno “FAREAMBIENTE-Movimento ecologista europeo” ha un proprio contrassegno rappresentato dal mare con una vela con i colori giallo azzurro, bianco e verde. La proprietà del contrassegno, che è qui allegato, con tutte le varianti possibili è in proprietà del prof. Vincenzo PEPE , fondatore del Movimento ed il suo uso per ogni eventualità è possibile solo con il suo consenso. I fondatori del movimento partecipano di diritto all’Esecutivo Nazionale.
Articolo 2.
Il Movimento, costituita a tempo indeterminato, si propone di rendere concretamente ed effettivamente possibile lo sviluppo sostenibile sul territorio nazionale, a partire dalla formazione di una coscienza morale e civile, diffusa, fondata sull'interesse pubblico al progresso di tutti, nella salvaguardia e nella promozione di beni e di valori che appartengono all'intera umanità. A tal fine il Movimento si propone di:
- conseguire esclusivamente, con i propri mezzi ed i propri associati, finalità di solidarietà sociale;
- promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela, la gestione e la valorizzazione dell’ambiente nella sua più ampia accezione e perciò comprensivo di beni e valori afferenti all' Ecosistema, al Patrimonio culturale ed al Paesaggio;
- promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente come un obbligo individuale e sociale, di valenza universale e di carattere squisitamente costituzionale, anche per il superamento delle differenze sociali e la tutela delle minoranze;
- tutelare e valorizzare la fauna e la flora, in particolar modo delle specie deboli o in via di estinzione;
- promuovere progetti e programmi di recupero, valorizzazione e tutela di aree di particolare interesse ambientale, culturale e turistico;
- favorire l’educazione ambientale attraverso iniziative didattiche e sociali per la sensibilizzazione dei giovani alla tutela dell’ambiente e alla cultura della sostenibilità;
- promuovere l’ambiente come occasione di pace fra i popoli;
- contribuire alla risoluzione dei problemi di sviluppo economico, sociale ed ambientale dei Paesi in via di sviluppo con iniziative di sensibilizzazione della collettività;
- promuovere attività di ricerca, di comunicazione e di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e sulle azioni per l’attuazione dello sviluppo sostenibile;
- promuovere iniziative sportive e ricreative che abbiano come scopo quello di favorire l’integrazione delle culture e delle diversità, salvaguardando le tipicità di ogni popolo;
- promuovere le azioni sociali e giudiziarie di tutela dei diritti della collettività e di salvaguardia dell’ambiente, compatibilmente con la normativa vigente;
- compiere ogni altra attività connessa agli obiettivi di solidarietà sociale. Articolo 3.
Gli obiettivi indicati nell’art. 2 del presente Statuto verranno perseguiti dal Movimento attraverso le seguenti azioni:
- apertura di sedi associative denominate «Laboratori di Fare Ambiente» in tutto il territorio nazionale;
- promuovere ed organizzare convegni, manifestazioni, rassegne, seminari su tematiche sociali, ambientali, economiche, umanistiche e giuridiche;
- progettare, promuovere, finanziare attività di ricerca e di studio su tematiche sociali, ambientali, economiche umanistiche e giuridiche;
- produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, politico, informativo, culturale, didattico attraverso qualsiasi strumento divulgativo;
- promuovere ed organizzare, in proprio o in collaborazione con terzi, incontri, corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di studio, dibattiti, conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo associativo;
- gestire attività di carattere sociale, culturale, ed economico coerenti con gli obiettivi associativi, anche in collaborazione con enti locali, luoghi di lavoro, istituti ed università;
- produrre e vendere stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- compiere ogni attività contrattuale di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare, compresi gli affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi associativi;
- stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni;
- attuare ogni forma di controllo sul rispetto della normativa ambientale comunitaria, nazionale e regionale nonché delle norme e delle convenzioni internazionali;
- gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- promuovere progetti, programmi e convenzioni nazionali e internazionali sulla tutela dell’ambiente e sull’attuazione dello sviluppo sostenibile;
- promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento nell’ ambito della protezione civile;
- partecipare alle competizioni elettorali, amministrative e nazionali con il proprio simboloo sostenere partiti in coerenza con i fini e gli obiettivi del movimento Articolo 4.
Il Movimento è disciplinata dall’atto costitutivo e dal presente Statuto. Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dall’atto costitutivo, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia. Articolo 5. Il numero degli associati è illimitato. Possono associarsi le persone fisiche di età maggiore ad anni 14 e le persone giuridiche, pubbliche e private, salvo approvazione della Giunta Esecutiva Nazionale che condividono il programma e le finalità del Movimento, impegnandosi a realizzarle. Gli associati persone giuridiche partecipano per mezzo dei loro legali rappresentanti.L’adesione alMovimento avviene mediante iscrizione a tempo indeterminato ai «Laboratori di Fare Ambiente», salvo diritto di recesso. L’iscrizione comporta l’accettazione delle norme dello Statuto e dell’atto costitutivo e l’obbligo di versamento della quota associativa annuale.
Articolo 6. Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione delle modifiche statutarie e per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci maggiorenni possono essere eletti negli organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi natura e livello delMovimento. Per la durata della carica rivestita all’interno del Movimento, il socio non potrà assumere incarichi di pari livello all’interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni simili, sia a livello regionale che nazionale.
Articolo 7. Lo scioglimento del singolo rapporto associativo per l’associato può avvenire per dimissioni, per mancato rinnovo della tessera o della adesione annuale, ovvero per espulsione a seguito di provvedimenti disciplinari assunti nei confronti del socio che operi in contrasto con gli obiettivi e le finalità del Movimento o del laboratorio di appartenenza. La procedura di contestazione è avviata dal Presidente del «Laboratorio di Fare Ambiente» di appartenenza del singolo socio e deve essere sottoposta al Collegio dei Probiviri per la decisione. E’ facoltà del singolo socio nei confronti del quale sia stato sciolto il rapporto associativo proporre reclamo al Esecutivo Nazionale che formula risposta motivata entro sessanta giorni.
Articolo 8. Gli organi nazionali del Movimento sono:
l’Assemblea Nazionale;
l’Esecutivo Nazionale;
la Giunta Esecutiva Nazionale;
il Presidente Nazionale;
il Presidente Onorario;
il Tesoriere Nazionale;
i Coordinatori Regionali;
i Coordinatori Provinciali;
il Consiglio Scientifico;
il Collegio dei Sindaci revisori;
il Collegio dei Probiviri.
Il Movimento promuove l’apertura di sedi locali su tutto il territorio nazionale, denominate «Laboratori di Fare Ambiente», ciascuna delle quali ha autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria ed è costituita dai seguenti organi:
l’Assemblea degli Associati;
il Consiglio Direttivo del Laboratorio;
il Presidente del Laboratorio.
Articolo 9. All'Assemblea, indetta in sessione ordinaria almeno una volta ogni due anni, hanno diritto di partecipare tutti i soci.
All'Assemblea, indetta in sessione straordinaria ogni qualvolta l’Esecutivo Nazionale lo ritenga opportuno, hanno diritto di partecipare tutti i soci.
La convocazione dell'Assemblea nazionale, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è fatta dal Presidente Nazionale a mezzo di avviso pubblicato sul sito interenet www.fareambiente.it contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata.
Ogni Socio, a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto ad un solo voto.
Articolo 10.
L'Assemblea Nazionale:
- approva le modifiche allo Statuto, all'Atto costitutivo e ratifica i regolamenti elaborati dal Esecutivo Nazionale;
- approva il bilancio annuale consuntivo e la relazione del Presidente;
- indica le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo;
- nomina ad referendum 5 membri, tra i quali almeno un rappresentante del movimento giovanile
ed un rappresentante del movimento femminile, dell’Esecutivo Nazionale;
- approva mozioni da sottoporre all’Esecutivo Nazionale. Articolo 11.
L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per la partecipazione all'Assemblea non sono ammesse deleghe. L'esito delle votazioni viene portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul sito www.fareambiente.it Articolo 12. L’Esecutivo Nazionale è composto dai 5 membri Soci del Movimento eletti dall’Assemblea Nazionale, dai Coordinatori Regionali e dai Soci Fondatori. Ognuno dei membri dell’Esecutivo Nazionale eletto dall’Assemblea Nazionale dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.
L’Esecutivo Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente Nazionale o quando lo richiedano almeno sette membri dell’Esecutivo Nazionale. Le sue riunioni sono valide se è presente più di un terzo dei componenti.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Articolo 13. L’Esecutivo Nazionale è responsabile della gestione, dell'amministrazione e dell'immagine del Movimento, ne stabilisce la missione, la politica e il programma. In particolare:
- costituisce le commissioni speciali consultive e ne nomina i membri;
- approva il programma di attività, affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione e ne verifica l'attuazione;
- riceve e delibera sulle mozioni presentate dall'Assemblea Nazionale;
- stabilisce le categorie dei Soci e la quota Sociale minima;
- elegge i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori.
- nomina la Presidenza del Comitato scientifico ed approva altresì la designazione dei membri del Comitato stesso, su proposta della Presidenza del Comitato scientifico.
Articolo 14. La Giunta Esecutiva Nazionale:
- elegge tra i propri membri il Presidente e i Vice Presidenti del Movimento;
- determina la politica e i criteri della raccolta fondi e della comunicazione;
- sovraintende i rapporti con altre organizzazioni associative e con gli organi istituzionali dello Stato e degli enti locali;
- svolge attività di controllo sulla gestione finanziaria e sulle attività svolte dai «Laboratori di Fare Ambiente»;
- controlla che il bilancio consuntivo corrisponda al preventivo o a precise delibere integrative del Esecutivo stesso;
- elabora i regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;
- stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
- accetta e destina le donazioni, le eredità, i lasciti e altre sopravvenienze attive;
- delibera sugli acquisti e sulle vendite di immobili e di partecipazioni in Società od enti;
- elegge il Presidente del Consiglio scientifico, i Sindaci Revisori,ed i componenti del Collegio dei Probiviri.
- elegge il Presidente Nazionale e due Vice Presidenti Nazionali del Movimento.
Infine la Giunta Esecutiva Nazionale svolge un ruolo di rappresentanza ed anche i singoli componenti sono tenuti, su delega del Consiglio stesso o del Presidente, a rappresentare il Movimento nelle occasioni e nei luoghi opportuni.
Articolo 15. Il Presidente Nazionale e i Vice Presidenti Nazionali durano in carica tre anni.
Il Presidente:
- presiede le riunioni dell’Esecutivo Nazionale e dell'Assemblea Nazionale. Svolge tutte le funzioni ad esso delegate dall’Esecutivo Nazionale. Predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni del Esecutivo Nazionale;
- propone la strategia del Movimento per il raggiungimento delle finalità statutarie;
- assicura l'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento delle attività secondo lo Statuto, la missione ed il programma
- assicura la migliore gestione del patrimonio, delle risorse umane e dell'immagine del Movimento secondo le direttive dell’ Esecutivo Nazionale;
- all’interno dell’Esecutivo Nazionale, nomina la Giunta Esecutiva, conferendo deleghe ed incarichi;
- nomina i Responsabili Nazionali dei Dipartimenti del Movimento;
- nomina il Tesoriere Nazionale;
- può revocare, previa motivazione, tutte le cariche del Movimento e nominare un Commissario;
In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati dal Vice presidente anziano o dal Vice Presidente delegato.
Articolo 16. La legale rappresentanza del Movimento spetta di diritto al Presidente, a ciascuno dei due Vice Presidenti, disgiuntamente tra loro, ed al Tesoriere Nazionale.
Articolo 17. Il Collegio dei Sindaci revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
I membri vengono eletti dall'Esecutivo Nazionale e durano in carica tre anni.
Il Collegio dei Sindaci revisori provvede al controllo generale dell'amministrazione secondo le norme del codice civile sui sindaci delle società commerciali.
Articolo 18. I Coordinatori Regionali sono eletti dai Coordinatori Provinciali della Regione.
I Coordinatori Provinciali sono eletti dall’Assemblea dei Delegati dei Laboratori di Fare Ambiente della Provincia.
Articolo 19. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Almeno un componente deve avere competenze professionali in campo giuridico. I Componenti non possono avere altre cariche all'interno del Movimento.
I membri vengono eletti dall'Esecutivo Nazionale e durano in carica tre anni.
Elegge al proprio interno un Presidente. Un apposito regolamento ne stabilisce le norme di funzionamento.
Il Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dai Soci e dagli organi istituzionali e Sociali, e decide su di essi, previa istruttoria e sentiti i Soci o i laboratori interessati, emettendo un provvedimento scritto e motivato entro novanta giorni.
I provvedimenti disciplinari sono: ammonimento, censura, sospensione della carica associativa, espulsione.
Articolo 20. Il Comitato Scientifico è organismo di consulenza e di ricerca del Movimento. Opera in completa autonomia ma in stretto contatto con il Esecutivo Nazionale. Ne fanno parte Esperti del mondo universitario, scientifico e professionale, nazionale ed internazionale particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di intervento del Movimento.
Articolo 21. Il Tesoriere Nazionale è nominato dal Presidente Nazionale.
Il Tesoriere gestisce cassa ed economato su autorizzazione del Presidente Nazionale.
Articolo 22. Le risorse economiche del Movimento sono costituite da:
- quote dei Soci;
- donazioni e lasciti;
- proventi derivanti dalla raccolta fondi, e dalle ttività connesse alle attività istituzionali;
- beni immobili e mobili;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione;
ogni altro tipo di entrata dipendente da attività istituzionali o ad esse connesse.
Articolo 23. Il patrimonio del Movimento è costituito da tutti i beni mobili ed immobili. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi istituzionali con esplicito divieto di distribuzione ai soci o a terzi. Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in quote di fondi d'investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che la Giunta Esecutiva Nazionale ritenga opportuno.
Articolo 24. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Nazionale convocata per l'approvazione del bilancio.
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